FAQ

Frequently Asked Questions

REGIME AGEVOLATO FORFETTARIO

Requisiti e cause di esclusione dal regime forfettario?

Requisito di accesso

Possono accedere al regime forfetario sia i contribuenti che iniziano una nuova un’attività di impresa, arte o professione e che presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro sia coloro che hanno già avviato un’attività purché abbiano conseguito ricavi o compensi sempre sotto la soglia dei 65.000 euro. Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate (allegato 2 della legge 145 del 2018)

Cause di esclusione dal regime

Non possono avvalersi del regime forfetario:

  • i soggetti che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
  • i soggetti che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari , o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa arti o professioni
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro
quali sono le regole per la tassazione?

Il regime forfettario consente di applicare sul reddito un’unica imposta sostitutiva in sostituzione di quelle ordinariamente previste (imposte sui redditi, addizionali regionali e comunali, Irap).

L’aliquota è del 15%.

Nel caso di imprese familiari, l’imposta sostitutiva, applicata sul reddito al lordo dei compensi dovuti dal titolare al coniuge e ai suoi familiari, è dovuta dall’imprenditore. I contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli corrisposti per conto dei collaboratori dell’impresa familiare fiscalmente a carico, ovvero, se non fiscalmente a carico, qualora il titolare non abbia esercitato il diritto di rivalsa sui collaboratori stessi, si deducono dal reddito determinato forfetariamente; l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo. Il reddito determinato forfetariamente rileva anche ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia, mentre non viene preso in considerazione per determinare l’ulteriore detrazione spettante in base alla tipologia di reddito (articolo 13 del Tuir).

Non rilevano nella determinazione del reddito le plusvalenze e le minusvalenze realizzate in corso di regime, nonché le sopravvenienze sia attive sia passive.

Maggiori vantaggi per chi inizia una nuova attività

Se si rispettano determinati requisiti si può applicare un’imposta sostitutiva molto più vantaggiosa: 5% per i primi 5 anni di attività. Per poterne beneficiare è necessario che:

  • il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • qualora venga proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore al limite che consente l’accesso al regime.
quali sono gli adempimenti e le semplificazioni per chi adotta il regime forfettario?

Semplificazioni ai fini Iva

Coloro che applicano il regime forfetario:

  • non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti e non detraggono l’Iva sugli acquisti
  • non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale Iva
  • non devono comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva (cd. spesometro) né quelle effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list
  • non hanno l’obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute
  • sono esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica.

Adempimenti ai fini Iva

I contribuenti che applicano il regime forfetario hanno l’obbligo di:

  • numerare e conservazione delle fatture di acquisto e le bollette doganali
  • certificare i corrispettivi
  • integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa

Altre semplificazioni ai fini delle imposte sul reddito

I contribuenti che applicano il regime forfetario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l’obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie. Non applicano gli studi di settore e i parametri, sebbene siano tenuti a fornire, nella dichiarazione dei redditi, alcune informazioni relative all’attività svolta; non operano le ritenute alla fonte, pur essendo obbligati a indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti; non subiscono le ritenute, in ragione dell’esiguità della misura dell’imposta sostitutiva.

 

quali sono i limiti di fatturato/ ricavi annui e il coefficiente di reddito per le attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, d'istruzione di servizi finanziari ed assicurativi etc?

Regime forfettario 2019:

per effetto della Legge di Bilancio 2019, chi è nel regime forfettario 2019 e non ha superato nel corso del 2018, ricavi e compensi sopra i 65.000 euro.
Il calcolo delle imposte si effettua partendo dal reddito imponibile
al quale occorre applicare all’ammontare dei ricavi/compensi percepiti, il coefficiente redditività regime forfettario in base al codice Ateco dell’attività esercitata:

Alimentari, bevande (10 – 11): soglia ricavi a 65.000 euro e coefficiente di redditivitità 40%;

Commercio (ingrosso e dettaglio) 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9: 65mila euro e redditività 40%;

Commercio ambulante (alimenti e bevande) 47.81: 65.000 euro e coefficiente redditività 40%;

Commercio ambulante altri prodotti 47.82 – 47.89: 65.000 euro e coefficiente redditività 54%;

Costruzioni, immobiliari (41 – 42 – 43) – (68): 65.000 euro e coefficiente redditività 86%;

Commercio (intermediari) (46.1): 65 mila, redditività 62%;

Servizi alloggio e ristorazione (55 – 56) : 65.000 euro e redditività 40%;

Attività professionali (64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88): 65.000 euro e redditività 78%;

Altre attività (01 – 02 – 03) – (05 – 06 –07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27– 28 – 29 – 30 – 31 –32 – 33) – (35) –(36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52– 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63)– (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84)– (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) –(97 – 98) – (99): ricavi fno a 65.000 euro e coefficiente
redditività 67%.

Da tale risultato vanno decurtati i contributi previdenziali obbligatori, compresi quelli versati per i collaboratori familiari.
2) A questo punto alla base imponibile così calcolata va applicata l’imposta sostitutiva al  5/15%;

 

Quando si versano le imposte?

L’imposta sostitutiva del regime forfettario dovrà pagata entro le scadenze dell’Irpef:
Acconti: entro il 30 giugno (I° acconto) ed entro il 30 novembre (II°acconto) dell’anno d’imposta;
Saldo: entro il 30 giugno dell’anno successivo.

 

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 208/2015 il limite di denaro che può essere utilizzato in contanti per eseguire le transazioni è stato innalzato a 3.000,00 euro.

Quale dicitura devo riportare in fattura?

Operazione effettuata ai sensi dell’articolo 1, comma da 54 a 89, della Legge n. 190/2014 così come modificata dalla Legge n. 208/2015 e dalla Legge n. 145/2018.

Quali sono i limiti per i pagamenti in contanti?

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 208/2015 il limite di denaro che può essere utilizzato in contanti per eseguire le transazioni è stato innalzato a 3.000,00 euro.

NON HAI TROVATO LA RISPOSTA ALLA TUA DOMANDA ?

Compila il forum con la tua domanda





a

Pochi passaggi per effettuare la registrazione 

In pochi minuti, comodamente dal tuo pc, puoi completare la tua registrazione ed inviare i tuoi documenti. 

Scegli di risparmiare con regimiforfettari.it!

La tua dichiarazione dei redditi, a partire da soli € 99,00 iva compresa.

Puoi scegliere di pagare con bonifico senza costi aggiuntivi oppure con Paypal.